REGOLAMENTO ATTUATIVO ELETTORALE

per le ELEZIONI PER IL RINNOVO CARICHE QUADRIENNALI

DEL COMITATO REGIONALE ANSPI DELL'EMILIA-ROMAGNA

 

L'Assemblea Regionale elettiva è chiamata a rinnovare gli organi del Comitato Regionale ANSPI dell'Emilia Romagna previsti nello Statuto del Comitato stesso e in conformità con quanto in esso previsto. Negli articoli 8 e 9 dello stesso si legge che sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo. Questi ultimi 2 vengono eletti dall'assemblea ogni 4 anni.

 

 

1. COMITATI ZONALI AVENTI DIRITTO AL VOTO

A tutti i Comitati Zonali, in regola con quanto previsto dal Regolamento Nazionale ANSPI (artt. 4, 6, 7 e 8), dallo Statuto Nazionale (art. 4) e dallo Statuto del Comitato Regionale (art. 4), è garantita la rappresentanza nell'Assemblea del Comitato Regionale.

 

 

2. COMMISSIONE ELETTORALE E DI VERIFICA POTERI

Per ogni Assemblea, la Presidenza regionale nomina entro 2 giorni dalla data di convocazione o al limite all'inizio della Assemblea stessa tre Soci o collaboratori che costituiscono la commissione elettorale e di verifica poteri. Per collaboratori si intende tesserati che non abbiano il requisito di Socio dell'Assemblea e che quindi non siano candidati. In mancanza di collaboratori, si provvederà a costituire la commissione con soci non candidati.

 

 

3. SOCI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE ANSPI

Ai Comitati zonali appartenenti al Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna è assegnata una rappresentanza strutturale nella persona che ne ha la rappresentanza legale (il Presidente zonale), e una rappresentanza proporzionale in ragione di 1 ogni 20 circoli, oratori o associazioni affiliati al proprio Comitato Zonale e nelle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento nazionale ANSPI, ovvero quando è costituito con statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno 15 tesserati adulti. Nel calcolo della rappresentanza proporzionale viene applicato il criterio della tolleranza del 10%. I rappresentanti strutturali e proporzionali costituiscono quindi i Soci dell'Assemblea Regionale ANSPI con con il diritto a partecipare all'Assemblea stessa con voto attivo e passivo. La Presidenza regionale, verificata la predetta condizione in capo ad un Comitato zonale, sulla base dell'affiliazione allo stesso degli Oratori-Circoli dell'anno precedente nel caso di assemblee ordinarie, o dell'anno in corso in caso di assemblee straordinarie o elettive convocate in periodi diversi dai primi 4 mesi dell'anno, invita detto Comitato ad eleggere i propri rappresentanti proporzionale ed a comunicarne il nominativo.

 

Rappresentanza diretta del legale rappresentante (rappresentanza strutturale).

Tutti i Comitati Zonali sono rappresentati nell’Assemblea dalla persona che ne ha la rappresentanza legale (il Presidente zonale).

 

Soci dello stesso Comitato Zonale (rappresentanza proporzionale).

I Comitati Zonali che ne abbiano i requisiti stabiliti anche in questo articolo del regolamento sono rappresentati nell’Assemblea Regionale ANSPI oltre che dal Legale Rappresentante, anche da soci cosiddetti “proporzionali”. Tali delegati sono membri a tutti gli effetti e nell'Assemblea hanno gli stessi diritti dei Presidenti / legali rappresentanti. Il nominativo degli eventuali rappresentanti proporzionali deve essere comunicato alla Presidenza Regionale prima della data della convocazione dell'Assemblea e deve risultare tesserato ANSPI nell'anno in corso da almeno 4 mesi, o dall'anno precedente nel caso di assemblee elettive convocate nei primi mesi dell'anno.

I rappresentanti proporzionali, per i comitati per i quali si prevista questa presenza, devono essere confermati dal Presidente / Legale Rappresentante del proprio Comitato Zonale.

 

Dirigente dello stesso Comitato Zonale delegato alla rappresentanza.

Nel caso in cui il Presidente del Comitato zonale sia impossibilitato a partecipare di persona all'Assemblea elettiva, potrà delegare un Dirigente membro del consiglio direttivo dello stesso comitato zonale e in carica da almeno 4 mesi, in possesso di delega scritta e firmata dal rappresentante legale e portante il timbro del Comitato Zonale e le motivazioni della propria assenza. Con tale delega, il socio rappresenterà a tutti gli effetti e con tutti i diritti il proprio Comitato Zonale nel ruolo di Rappresentante strutturale.

In riferimento alla rappresentanza proporzionale, in caso di mancata partecipazione del rappresentante eletto dal proprio Comitato Zonale, quest'ultimo potrà delegare un altro Socio, sia dello stesso Comitato Zonale, sia di un altro.

In tutti i casi, ogni Socio potrà ricevere una sola delega.

 

Dirigente di altro Comitato delegato al voto.

I Comitati Zonali possono essere rappresentati per il voto attivo nell’Assemblea Regionale da un Dirigente di altro Comitato Zonale. Ogni socio può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altro Socio avente diritto al voto, che si conferisce con delega scritta e firmata dal socio e portante il timbro del Comitato Zonale.

 

 

4. ACCREDITAMENTO

Per partecipare all’Assemblea i rappresentanti Presidenti e proporzionali devono essere accreditati. Per ottenere l'accredito occorre presentare alla Segreteria Regionale prima dell'inizio dell'Assemblea i nominativi dei soci che rappresenteranno il proprio Comitato Zonale specificando le varie ipotesi

  • rappresentanza diretta;

  • dirigente delegato a rappresentare il Presidente;

  • socio proporzionale.

Occorre indicare anche se si è in possesso di delega da altro socio o da altro Comitato zonale: tali dati verranno poi trasmessi alla Commissione Elettorale e di Verifica Poteri .

La Commissione, accertata l’identità dei rappresentanti ed effettuati i necessari riscontri, procede all’accredito dei soci stessi e alla consegna al momento opportuno delle schede elettorali.

La Commissione elettorale può prevedere controlli per verificare che i partecipanti all'assemblea siano titolati ad esercitare il diritto di voto.

 

 

5. NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I Candidati alle cariche sociali regionali sono i Soci indicati dall'art. 4 dello Statuto, quindi dall'art. 3 di questo regolamento. Ogni Candidato presenta la propria candidatura che può essere corredata da una eventuale sintetica relazione programmatica, comunicandola già prima della data fissata per l'Assemblea elettiva presso la Segreteria del Comitato Regionale ANSPI dell'Emilia Romagna, specificando se la stessa è per la carica di Presidente, per la carica di Consigliere o per entrambe.

 

Le candidature dovranno in ogni caso essere confermate in sede di assemblea regionale elettiva.

Le liste saranno completate e considerate definitive prima dell'inizio delle votazioni.

 

 

6. PER COSA SI VOTA

L'Assemblea Elettiva è chiamata ad eleggere il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo sarà composta da un numero di membri che sarà stabilito in sede di Assemblea prima di procedere con la votazioni. Il numero dei consiglieri deve comunque essere compreso tra 5 e 11.

 

 

7. COME SI VOTA

Le elezioni alle cariche sociali avvengono su lista unica regionale: gli elettori esprimeranno

  • per l'elezione del Presidente, una sola preferenza;

  • per l'elezione dei membri del Consiglio Regionale, un numero massimo di preferenze che verrà stabilito dall'Assemblea stessa prima di procedere alle elezioni.

Il presidente dell'assemblea fissa l’inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli. In ottemperanza a quanto prescritto dallo Statuto e dalla normativa vigente su ogni argomento l’assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. I sistemi di votazione previsti sono:

  • acclamazione;

  • alzata di mano;

  • appello nominale;

  • voto a scrutinio segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; secondo quanto previsto nello statuto vigente all'articolo 9 comma 15, per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal presidente.

Si vota indicando in modo chiaro ed univoco il nominativo del o dei candidati per i quali si intende esprimere la propria preferenza. La schede che avranno riportato un numero di preferenze superiore al numero massimo consentito saranno considerate nulle.

Per lo svolgimento dell'elezione delle cariche sociali, viene costituito dall'assemblea un seggio composto da tre membri dell'assemblea non candidati, di cui un Presidente e due scrutatori. Può coincidere con la Commissione Elettorale e di Verifica Poteri.

 

 

8. RISULTATI DELLE ELEZIONI

Al termine dell'operazione di voti, i membri del seggio redigeranno apposito verbale che consegneranno al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.

Risulterà eletto alla carica di Presidente Regionale il socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti Consiglieri Regionali i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti riportati, nell'ottica di un rinnovamento associativo, per tutte le cariche sociali prevale il candidato con l'età anagrafica più giovane.

I consiglieri eletti si riuniranno entro 30 GIORNI dalla proclamazione su convocazione del Presidente per l'attribuzione delle cariche sociali ad eccezione di quella del Presidente, già definita in Assemblea.

 

 

9. INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

Da Regolamento nazionale, la stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale.

Non sono invece previste incompatibilità tra tutte le altre cariche a livello Nazionale, comprese quelle dei membri del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri, a livello zonale e di Associazione di base.

Sempre da Regolamento Nazionale ANSPI, non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi la carica di Presidente Regionale.

Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore alla metà del periodo previsto dallo statuto, ovvero almeno 2 dei 4 anni.

 

 

Questo REGOLAMENTO ELETTORALE del COMITATO REGIONALE ANSPI DELL'EMILIA-ROMAGNA è stato approvato in via definitiva nell'assemblea Regionale del 3 ottobre 2009. Ogni eventuale successiva modifica o integrazione dovrà essere sottoposta a discussione e approvazione da parte dell'Assemblea Regionale ANSPI.

In attesa dell'ottenimento del visto di conformità dal Consiglio Nazionale ANSPI e di eventuali pareri di esperti. Eventuali variazioni a livello di ANSPI nazionale dello statuto e del regolamento che dovessero trovarsi in contrasto con parti di questo regolamento potranno essere applicati anche senza l'approvazione dell'assemblea regionale nella forma di adeguamento a disposizioni superiori.

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